Fisco e tasse - Associazione Ornitologi Varesini

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Fisco e tasse

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Nell’attività selettiva di avifauna è insito l’esubero di esemplari che per caratteristiche fenotipiche ovvero per eccedenza di riproduttori è necessario cedere ad altri allevatori amatoriali od a semplici appassionati.
Per cui in maniera del tutto estemporanea, delle volte si pratica la cessione a titolo oneroso degli uccelli in eccedenza rispetto a quelli impiegati nel processo selettivo.
I corrispettivi riscossi da tale vendita mitigano parte delle spese sostenute per condurre in maniera amatoriale un aviario che necessita di : alimentazione adeguata, spese veterinarie, acquisto di idonee attrezzature, acquisto di vaccini e medicinali, acquisto di riproduttori da altri allevatori (necessario per rinsanguare il proprio ceppo o per migliorare le caratteristiche fenotipiche), quote associative, acquisto di anellini inamovibili necessari per contraddistinguere gli esemplari,  abbonamenti editoriali, spese di energia elettrica necessaria ad illuminare i locali nei periodi invernali/autunnali (spesso per anticipare il fotoperiodo utile a favorire la riproduzione) e per il riscaldamento o la deumidificazione dei locali di allevamento, spese di viaggio per recarsi presso il luogo di gara o quello in cui viene esercitata la vendita occasionale, costo dello stand per compiere la vendita occasionale, ecc..
Ne consegue che la vendita occasionale esercitata non origina mai redditi diversi, in quanto i costi sovrastano i ricavi.

Riferimenti normativi :

  • l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa – Settore imposte sui redditi e sulle attività produttive – Ufficio Redditi di Capitale e diversi, con prot. n. 954-134786/2011 ha fornito consulenza giuridica in favore di Associazione senza finalità di lucro dedita ad educare e guidare i possessori di animali esotici al rispetto ed alla tutela della fauna selvatica che i propri associati che sono dediti, altresì, alla riproduzioni di tali animali. La citata Direzione ha chiarito che le attività commerciali svolte in maniera occasionale danno luogo a redditi diversi la cui disciplina è contenuta nell’art. 67 del d.P.R. n. 917/86 e che nel caso specifico non trovano applicazione le norme contenute nel titolo II del d.P.R. n. 600/73. Da ciò si evince che non operando in qualità di soggetto passivo I.V.A., ma da privato non imprenditore, non sono obbligato al rilascio di alcun documento fiscale.


 
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