Regolamento Regionale sulla detenzione di Avifauna autoctona - Associazione Ornitologi Varesini

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Regolamento Regionale sulla detenzione di Avifauna autoctona

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REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE N. 16 DEL 4 AGOSTO 2003
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 COMMA 9, 26 COMMA 3, 27 COMMA 4, 39 COMMA 1 E 43 COMMA 2 DELLA L.R. 16 AGOSTO 1993, N. 26 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA”
Approvato con d.g.r. n. VII/13853 del 29.7.2003

CAPO V - ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA, LIMITATAMENTE ALLE CLASSI MAMMIFERI E UCCELLI, A SCOPO ALIMENTARE, DI RIPOPOLAMENTO, ORNAMENTALE E AMATORIALE

(art. 39, comma 1)

Art. 22
Allevamenti


1. L’allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, dalla legge n. 150 del 7 febbraio 1992 in materia di commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e di detenzione di specie pericolose, nonché dalla legge n. 473 del 22 novembre 1993 in materia di maltrattamento degli animali, ed è soggetto ad autorizzazione della Provincia territorialmente competente.
2. Nella domanda di autorizzazione inoltrata alla Provincia, il richiedenteindica le proprie generalità, la sede dell'allevamento e l'elenco delle specie che intende allevare.

3. Per gli allevamenti a scopo amatoriale o ornamentale di uccelli selvatici appartenenti alle famiglie dei Fringillidi nei quali siano presenti fino a trenta capi, ed alle specie tordo bottaccio, tordo sassello, merlo e cesena, non è richiesta l'autorizzazione provinciale di cui al comma 1.

4. La Provincia, per gli allevamenti di tipo amatoriale o ornamentale soggetti ad autorizzazione, può stabilire il numero massimo di capi per ogni specie allevabile.
5. Gli allevamenti per fini commerciali e di ripopolamento sono consentiti solo ai titolari di impresa agricola.
6. L’allevamento del cinghiale è consentito unicamente per fini alimentari.
7. Gli allevamenti si distinguono in allevamenti per fini commerciali ed allevamenti senza fini commerciali secondo le seguenti tipologie:
a) sono allevamenti per fini commerciali di categoria A, gli allevamenti esercitati a mezzo di imprese o aziende agricole tecnicamente attrezzate, in cui l’attività risulti essere la sola, ovvero, la principale, ai fini del reddito d’impresa;
b) sono allevamenti per fini commerciali di categoria B, gli allevamenti realizzati a scopo di integrazione dei redditi; c) sono allevamenti di categoria C, gli allevamenti amatoriali e ornamentali senza fini commerciali.
8. Il titolare di allevamenti di tipo A e B tiene un apposito registro, vidimato dalla Provincia, nel quale sono indicati, ad eccezione del fagiano, della starna, della pernice rossa, della quaglia e dell'anatra germanata, la specie, il sesso se identificabile, l’utilizzazione degli animali e, in caso di cessione, il nominativo del destinatario.
9. Gli animali destinati al ripopolamento sono accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza.

Art. 23
Allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale


1. Per l'allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone è necessaria l'iscrizione alla FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) o ad altra associazione di ornicoltori riconosciuta a livello nazionale o internazionale.
2. La domanda di autorizzazione inoltrata alla Provincia indica il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza.

3. Tutti gli uccelli allevati, ad eccezione delle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e anatra germanata, portano alla zampa un anello inamovibile.
4. L’anello ha il diametro indicato, per ogni specie, dalla Commissione Tecnica Nazionale della FOI o da altra associazione ornitologica nazionale o internazionale riconosciuta e deve riportare il numero di matricola dell’allevatore, nonché l’anno di nascita ed il numero di individuazione dell'animale.
5. In caso di cessione degli uccelli allevati, al destinatario è rilasciata una ricevuta di provenienza, su carta semplice, riportante il nome della specie, il numero dell’anello, le generalità dell'allevatore e, se prevista, gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamento.
6. Alle manifestazioni ornitologiche che si svolgono in Lombardia, possono partecipare anche espositori di altre regioni purché in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall’autorità competente del luogo di provenienza.


In breve:

In Regione Lombardia è obbligatoria la Richiesta di Autorizzazione allevamento di fauna selvatica se si detiene un numero di soggetti superiore a 30 unità, in caso contrario è sufficiente la sola denuncia dei soggetti detenuti, che, comunque, devono sempre essere accompagnati dal documento di provenienza o di cessione.

 
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